La Fondazione di Sardegna trae origine dal conferimento dell’azienda del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico costituito con legge 11 aprile 1953, n. 298, nel Banco di Sardegna S.p.A., ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, come da atto in data 3 agosto 1992, repertorio n. 112143, a rogito del dottor Roberto Vacca, notaio in Cagliari.

La Fondazione ha sede legale in Cagliari, via San Salvatore da Horta n. 2, e sede amministrativa e segreteria generale in Sassari, via Carlo Alberto n. 7.

La Fondazione, persona giuridica  privata senza fine di lucro, dotata di piena capacità e di piena autonomia statutaria e gestionale, è disciplinata, oltre che dalle norme del presente Statuto, definite in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.a., dal Protocollo d’Intesa sottoscritto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015, di seguito “Protocollo d’Intesa”, dalle vigenti disposizioni di legge, nonché dalle norme del Codice Civile in quanto compatibili.

1.         La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico della Sardegna, intervenendo nei seguenti settori ammessi:

 -          famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;

-          prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologie e disturbi psichici e mentali;

-          ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale;

-          arte, attività e beni culturali;

-          lavori pubblici e di pubblica utilità.

2.         La Fondazione sceglie, nell’ambito dei settori ammessi, fino ad un massimo di cinque settori (i c.d. “settori rilevanti”), anche appartenenti a più di una delle categorie di settori ammessi. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, approvata dal Comitato di Indirizzo ai sensi dell’art. 31 primo comma, lettera i) dello Statuto, la scelta dei settori rilevanti è indicata nel Documento Programmatico Previsionale.

3.        Della scelta dei settori rilevanti e delle sue modificazioni è data comunicazione all’Autorità di Vigilanza nonché ampia pubblicità sui quotidiani a maggiore diffusione regionale e sul sito internet della Fondazione.

4.        La Fondazione, in rapporto prevalente con il territorio, indirizza la propria attività esclusivamente ai settori ammessi e opera in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l’equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori con maggiore rilevanza sociale.

5.         La programmazione dell’attività della Fondazione ha durata triennale.

6.        La Fondazione di norma agisce entro i confini regionali e, eccezionalmente, può estendere la sua operatività fuori di essi e anche all’estero.

1.         La Fondazione persegue i suoi scopi nell’ambito dei settori d’intervento che le appartengono, mediante l’assegnazione di contributi o finanziamenti a progetti e iniziative altrui, oppure mediante la promozione di propri progetti e proprie iniziative, anche in collaborazione con altri soggetti.

2.         Nella sua operatività la Fondazione agisce in conformità a quanto previsto dall’art. 11 del Protocollo d’Intesa, nei commi 1, 2, 3, 4 e 5, in materia di trasparenza dell’attività istituzionale, come peraltro precisato nel Regolamento interno sull’attività istituzionale.

3.        I componenti degli organi della Fondazione non possono essere destinatari di attività della Fondazione stessa a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

1.         La Fondazione può esercitare soltanto imprese strumentali alla realizzazione degli scopi statutari, con ambito d’azione circoscritto ai settori rilevanti previsti dall’articolo 4, primo comma; può altresì detenere partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano come oggetto esclusivo l’esercizio di tali imprese. Le relative contabilità vanno predisposte separatamente.

2.         L’investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall’art. 7, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 153/99.

3.        Nelle società diverse da quelle strumentali la Fondazione può detenere solo partecipazioni che non siano di controllo, allo scopo di diversificare il rischio di investimento del patrimonio e di ottenere un’adeguata redditività.

4.        La Fondazione può costituire fondazioni di diritto privato ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile, con finalità analoghe alle proprie, o partecipare ad esse.

5.         La Fondazione può coordinare le propria attività a quelle di altri enti con finalità analoghe, anche aderendo a loro organizzazioni nazionali e internazionali.

6.        La Fondazione può accettare lasciti anche assoggettati a oneri, donazioni anche modali e devoluzioni di beni anche con destinazione particolare, ai sensi dell’articolo 32 del Codice Civile, il cui scopo rientri nei fini statutari.

7.         La Fondazione assicura il sostegno alle organizzazioni del volontariato, ai sensi dell’articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

8.         La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie né erogare, in qualsiasi forma, sovvenzioni o finanziamenti, diretti o indiretti, a enti con fini di lucro o ad imprese di qualsiasi natura, a meno che non si tratti di imprese strumentali o di cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell’informazione e del tempo libero o di imprese sociali e di cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.

9.        La Fondazione non può erogare contributi a partiti e sindacati, né a loro istituzioni o emanazioni.

1.         L’attività della Fondazione si svolge col metodo della programmazione, in rapporto ai bisogni del territorio e alle risorse esistenti.

2.         La programmazione è pluriennale. Le finalità da perseguire sono quelle dell’economicità della gestione, con il migliore impiego delle risorse in relazione agli scopi statutari e con la massima redditività degli investimenti, facendo salva la conservazione del patrimonio e cercando, ove possibile, l’accrescimento di esso.

3.        La programmazione si esprime in documenti che, per periodi di tempo di più anni, stabiliscono le priorità, anche nell’ambito dei settori rilevanti previsti dallo Statuto e le strategie d’intervento, selezionando gli obiettivi fra quelli che è possibile raggiungere e gli strumenti adeguati fra quelli concretamente disponibili.

4.        Devono anche approvarsi Documenti Programmatici Previsionali annuali, volti a delimitare gli ambiti d’azione e a individuare obiettivi e strumenti.

1.         L’attività della Fondazione è disciplinata anche da Regolamenti interni, approvati dal Comitato di Indirizzo.

2.         In particolare, un Regolamento interno disciplina le  nomine di competenza della Fondazione, stabilendo in termini generali e astratti i requisiti di professionalità necessari, i titoli culturali o accademici, o di competenza ed esperienza, adeguati ai compiti da svolgere, in modo da evitare discrezionalità indiscriminate.

3.        Sono stabiliti con altro Regolamento interno, dedicato alle attività istituzionali, i modi della programmazione degli interventi, ai sensi dell’articolo 7. Lo stesso Regolamento determina i criteri e le procedure di selezione concreta dei progetti e delle iniziative da finanziare, in modo da assicurare la trasparenza delle attività, la motivazione delle scelte, l’aderenza di esse ai fini statutari, la migliore utilizzazione delle risorse e l’efficacia degli interventi.

4.        Sono stabiliti con altro Regolamento interno i modi di gestione e di incremento del patrimonio, nonché i criteri di tutela del vincolo di destinazione di beni, attività, collezioni, raccolte, patrimoni e quanto in genere provenga da lasciti e atti di liberalità in favore della Fondazione.

5.         Sono stabiliti con altro Regolamento l’organico del personale, il trattamento di esso e l’organizzazione interna degli uffici.

6.        Il Comitato di Indirizzo approva i Regolamenti interni che si rendano ulteriormente necessari.

1.         Il patrimonio della Fondazione è costituito dal complesso di rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla medesima.

2.         Vengono a incrementarlo:

a.         gli accantonamenti alla riserva obbligatoria stabilita dall’Autorità di Vigilanza;

b.        le liberalità pervenute a qualsiasi titolo e destinate esplicitamente all’accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore;

c.         le riserve e gli accantonamenti facoltativi la cui costituzione sia deliberata dal Comitato di Indirizzo, tenuto conto delle valutazioni dell’Autorità di Vigilanza, e sia finalizzata alla salvaguardia dell’integrità del patrimonio e alla stabilizzazione delle erogazioni.

3.        Non costituiscono reddito i corrispettivi dell’alienazione di cespiti patrimoniali, fino a un ammontare pari al valore di bilancio dei beni dismessi.

4.        Le plusvalenze e le minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria, possono essere imputate direttamente al patrimonio nei limiti previsti dall’art. 9, comma 4, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n 153. Le perdite derivanti dal realizzo e le minusvalenze non rilevano ai fini della determinazione del reddito da destinare alle attività istituzionali.

1.         Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità.

2.         La Fondazione si attiene a criteri prudenziali di gestione e di diversificazione dei rischi, in modo da conservare intatto il valore del patrimonio e da ottenerne una redditività adeguata.

3.         In ogni caso, il patrimonio non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per ammontare complessivamente superiore a un terzo del totale dell’attivo dello stato patrimoniale della Fondazione, valutando al valore equo esposizioni e componenti dell’attivo patrimoniale.

4.        Nell’esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari, ivi comprese le partecipazioni e gli altri possessi azionari, e ogni altra attività – rappresentata o no da strumenti finanziari – nei confronti di un singolo soggetto. Per singolo soggetto si intende una  società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte. La Fondazione può tenere conto di altri rapporti di connessione giuridica o economica in virtù dei quali due o più soggetti tra loro distinti sono considerati come un singolo soggetto.

5.         Nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, la Fondazione non ricorre all’indebitamento in nessuna forma, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità dovute allo sfasamento temporale tra uscite di cassa ed entrate certe per data e ammontare.

6.        In ogni caso, l’esposizione debitoria complessiva non può superare il dieci per cento della consistenza patrimoniale.

7.         I   contratti e gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati con finalità di copertura, oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali.

8.         La Fondazione fornisce nel Bilancio informazioni di natura qualitativa (ad esempio: tipologia di contratti negoziati,  illustrazione della relazione fra lo strumento di copertura e il rischio coperto) e quantitativa (ad esempio: valore nozionale, plus/minusvalori non iscritti in conto economico) relative alle operazioni in derivati effettuate nell’esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell’ambito delle gestioni di portafogli.

9.        La gestione compiuta direttamente dagli organi della Fondazione si svolge con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività.

10.       La gestione del patrimonio può essere affidata anche a intermediari, abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La loro scelta è rimessa a un apposito Comitato Tecnico, composto anche da membri degli organi statutari e nominato dal Consiglio di Amministrazione, il quale determina preliminarmente i criteri cui il comitato dovrà attenersi, nell’esclusivo interesse della Fondazione.

11.       La Fondazione dà separata e specifica evidenza nel Bilancio degli impieghi effettuati e della relativa redditività. A fini informativi indica nel Documento Programmatico Previsionale gli impieghi di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999.

12.       La Fondazione trasmette all’Autorità di Vigilanza gli eventuali patti parasociali, e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l’esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall’art. 6 del decreto legislativo n. 153/99.

13.      Sono trasmessi all’Autorità di Vigilanza anche gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l’attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all’art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 153/99.

14.      Le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate dalla Fondazione senza ritardo e comunque entro 5 giorni dalla conclusione dell’accordo o dalla sua modifica.

Costituiscono reddito della Fondazione tutti i ricavi, le plusvalenze e i proventi comunque percepiti, compresi gli utili delle imprese strumentali, ancorché non distribuiti.

1.         La Fondazione destina il suo reddito, secondo il seguente ordine:

a.         alle spese di funzionamento, che devono essere adeguate alla  struttura organizzativa e alle attività svolte dalla Fondazione; in questo ambito i compensi dei componenti degli organi della Fondazione sono  commisurati  all’entità del patrimonio e delle erogazioni secondo modalità e parametri stabiliti nel Regolamento, redatti sulla base dei principi e dei criteri fissati nell’art. 9 del Protocollo d’Intesa;

b.        agli oneri fiscali;

c.         alla riserva obbligatoria, nella misura determinata dall’Autorità di Vigilanza;

d.        ai settori rilevanti, almeno per il cinquanta per cento del reddito residuo e, comunque, del reddito minimo stabilito dall’Autorità di Vigilanza ai sensi dell’articolo 8, comma primo, lettera d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e degli articoli 4 e 7 del presente Statuto;

e.         alle altre finalità previste dallo Statuto, al reinvestimento del reddito, alle riserve e agli accantonamenti facoltativi;

f.          alle erogazioni previste da specifiche norme di legge.

2.         La Fondazione non distribuisce né assegna quote di utili, di patrimonio o altre forme di utilità economica ai componenti dei suoi organi e ai suoi dipendenti, salve le indennità previste nell’articolo 23 e salve, per i dipendenti, le retribuzioni, anche nelle loro parti variabili, consistenti in incentivi o premi di produzione.

Art. 13

Assetto organizzativo

 

1.         Gli organi della Fondazione sono:

a.         il Comitato di Indirizzo;

b.        il Consiglio di Amministrazione;

c.         il Presidente;

d.        il Collegio Sindacale.

2.         I componenti degli organi agiscono in piena autonomia e indipendenza, nell’esclusivo interesse della Fondazione, per realizzarne gli scopi.

3.        La Fondazione garantisce la presenza nei propri organi di soggetti portatori di professionalità, competenza e autorevolezza nonché l’adozione di processi di nomina funzionali a salvaguardare l’indipendenza e la terzietà dell’Ente, anche sulla base delle previsioni di cui al successivo art. 17.

4.        Le modalità e le procedure di nomina dei componenti degli organi sono disciplinate in un apposito Regolamento, nel quale sono specificati le competenze e i profili professionali richiesti, che sono idonei ad assicurare una composizione degli organi che permetta la più efficace azione della Fondazione nei settori e nell’ambito territoriale indicati in Statuto.

5.         La Fondazione assicura un’adeguata osservanza delle rappresentanze di genere.

 

 

 

Art. 14

Durata in carica

 

1.         Il Comitato di Indirizzo dura in carica quattro anni, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale tre anni.

2.         In ogni caso, i componenti del Comitato di Indirizzo scadono con l’approvazione del Bilancio relativo al quarto esercizio della carica; i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale scadono con l’approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

3.        Gli organi scaduti restano in carica, ciascuno fino alla prima adunanza dell’organo subentrante, con compiti limitati agli atti urgenti e all’amministrazione ordinaria. Per il Presidente ed il Collegio Sindacale si tiene conto delle adunanze del Comitato di Indirizzo.

 

 

Art. 15

Surroga dei componenti la cui carica cessi prima della scadenza del mandato

 

1.         Nel caso che un componente del Comitato di Indirizzo cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, il Comitato lo sostituisce effettuando una nuova nomina con le procedure previste dagli articoli 27 e 28.

2.         La sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale è disposta dal Comitato di Indirizzo con le procedure stabilite negli articoli 36 e 42.

3.        I sostituti devono possedere i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto, e scadono dalla carica insieme agli altri componenti dell’organo di cui sono entrati a far parte.

 

 

Art. 16

Requisiti

 

1.         I componenti degli organi della Fondazione sono scelti fra i cittadini italiani di piena capacità civile, di specchiata moralità e di probità indiscussa e i cui requisiti di esperienza e di idoneità etica sono confacenti ad un ente senza scopo di lucro.

2.         La scelta è operata con modalità di designazione e di nomina ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità.

3.        La maggioranza dei componenti di ciascun organo deve risiedere in Sardegna da almeno tre anni.

4.        La nomina negli organi della Fondazione si attua nel rispetto della parità di accesso stabilita nella Legge 12/07/2011 n. 120 e successive modifiche.

5.         Le cariche negli organi statutari, ivi compreso il Presidente, non possono essere ricoperte per più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall’organo.

6.        Non si considera mandato un periodo inferiore alla metà della sua durata, salvo che l’interruzione non sia avvenuta per dimissioni volontarie; in ogni caso l’esclusione dal computo di un mandato interrotto è ammessa una sola volta.

7.         Dalla cessazione dalla carica per raggiunti limiti di mandato devono trascorrere tre anni per poter essere eleggibili negli organi della Fondazione.

8.         Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione:

a.         coloro che versino nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall’articolo 2382 del Codice Civile;

b.        coloro che abbiano riportato condanna con sentenza irrevocabile, o ai quali sia stata applicata una pena su richiesta delle parti, per delitti non colposi;

c.         coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni.

9.        Restano comunque salvi gli effetti della riabilitazione.

 

 

 

Art. 17

Incompatibilità

 

1.         Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione:

a.         il coniuge, i parenti e gli affini sino al terzo grado di altri componenti degli organi della Fondazione;

b.        i dipendenti della Fondazione e di imprese controllate da essa, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado;

c.         coloro che esercitino funzioni di Governo, che siano membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di Consigli e Giunte regionali, provinciali e comunali, compresi i Presidenti e il Sindaco, il Presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale, il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione dei Consorzi fra enti locali, il Presidente e i componenti dei Consigli e delle Giunte delle Unioni di Comuni, il Presidente e i consiglieri di amministrazione delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’art. 114 del D.L. 18/08/2000 n. 267, il Presidente e i componenti degli organi delle Comunità Montane;

d.        i professori universitari componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell’Ateneo che li designa o che essi rappresentano all’esterno.

e.         gli amministratori degli enti cui lo statuto attribuisce poteri di designazione dei componenti del Comitato di Indirizzo, e quanti siano legati a tali enti da rapporti di dipendenza gerarchica o di collaborazione non occasionale;

f.          coloro che ricoprano cariche negli organi statutari di altre fondazioni di origine bancaria;

g.        il Direttore Generale della società bancaria conferitaria;

h.         gli amministratori e i dipendenti di soggetti che risultino destinatari, in modo non saltuario, degli interventi della Fondazione;

i.          gli amministratori di enti pubblici o privati con i quali la Fondazione abbia rapporti non contingenti di collaborazione;

l.          coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite con essa;

m.        coloro che assumono o esercitano cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo.

2.         Dalla cessazione delle cause di incompatibilità devono trascorrere dodici mesi per assumere cariche negli organi della Fondazione.

3.        I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

4.        A parte il Presidente, nessuno può far parte contemporaneamente di più di un organo della Fondazione.

5.         Chiunque abbia ricoperto la carica di componente negli organi della società della banca conferitaria non può assumere cariche negli organi della Fondazione prima che siano trascorsi dodici mesi dalla cessazione della carica stessa.

6.        La Fondazione, nell’esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti che, nei dodici mesi precedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo presso la Fondazione.

 

 

 

Art. 18

Decadenza 

 

1.         Decadono dalla carica di componenti degli organi della Fondazione coloro che perdono i requisiti previsti dallo Statuto o che vengono a trovarsi in una delle situazione di incompatibilità contemplate nell’articolo 17.

2.         È causa di decadenza anche la mancata partecipazione, per tre volte consecutive e senza giustificato motivo, alle adunanze dell’organo cui si appartiene o, per il Collegio Sindacale, anche alle adunanze del Comitato di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

 

 

 

Art. 19

Sospensione dalle funzioni

 

1.         Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di componente degli organi della Fondazione:

a.         la condanna con sentenza non definitiva per delitto non colposo;

b.        l’applicazione di una pena per delitto non colposo su richiesta delle parti, con sentenza non definitiva;

c.         l’applicazione provvisoria di una delle misure previste dall’articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575 e dall’articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;

d.        l’applicazione di misure cautelari personali.

2.         Ogni componente degli organi della Fondazione può chiedere d’essere sospeso dalle funzioni per un periodo determinato, adducendo motivi di carattere personale o professionale. La decisione sulla richiesta è assunta dall’organo cui il richiedente appartiene.

 

 

 

Art. 20

Obblighi dei componenti degli organi

 

Ciascun componente è tenuto a informare immediatamente l’organo della Fondazione al quale appartiene di tutte le situazioni che possono comportare, a proprio carico, carenza dei requisiti previsti dallo Statuto, incompatibilità, causa di decadenza o di sospensione dalle funzioni.

 

 

Art. 21

Conflitto di interessi 

 

1.         Quando un componente degli organi della Fondazione si trova in una situazione non espressamente prevista come causa di incompatibilità e che tuttavia può porlo in conflitto con gli interessi della Fondazione, deve darne immediata comunicazione all’organo di cui fa parte e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni aventi per oggetto la materia del conflitto.

2.         La non occasionalità del conflitto di interessi comporta l’applicazione degli istituti della sospensione e della decadenza.

 

 

Art. 22

Verifiche e provvedimenti conseguenti

 

1.         Le verifiche dei requisiti, delle cause di incompatibilità, delle situazioni che comportano decadenza o sospensione dalle funzioni, e dei conflitti di interesse, spettano con i provvedimenti conseguenti a ciascun organo della Fondazione per i propri membri.

2.         L’organo competente adotta i suoi provvedimenti entro trenta giorni dalla notizia del fatto.

3.        Quando il conflitto di interessi non è occasionale, l’organo competente si pronuncia come se si trattasse di una causa di incompatibilità o di sospensione.

4.        Il Regolamento interno delle nomine detta disposizioni generali circa le verifiche e i provvedimenti conseguenti.

 

 

Art. 23

Indennità 

 

1.         Ai componenti del Comitato di Indirizzo, per ogni adunanza cui partecipano, spetta un’indennità ed un gettone di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute.

2.         Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo, oltre ai gettoni di presenza per la partecipazione alle adunanze e ai rimborsi delle spese sostenute.

3.        La misura delle indennità dei componenti del Comitato di Indirizzo e del compenso annuo ai componenti del Consiglio di Amministrazione sono determinati dal Comitato di Indirizzo, previo parere favorevole del Collegio Sindacale.

4.        Ai membri effettivi del Collegio Sindacale spetta un compenso annuo, oltre ai gettoni di presenza per la partecipazione alle adunanze e ai rimborsi delle spese sostenute. La misura di tali indennità è determinata, con le modalità di erogazione, dal Comitato di Indirizzo.

5.         Non è consentito il cumulo di più gettoni di presenza nella medesima giornata.

 

 

Art. 24

Consulenze e comitati di studio

 

1.         Il Comitato di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione, quando risulti indispensabile per l’espletamento dei loro compiti, possono ricorrere a consulenze e  possono, altresì, istituire comitati scientifici e di studio, temporanei o permanenti, determinandone funzioni, composizione ed eventuali indennità, sentito il Collegio Sindacale.

2.         L’indennità spettante ai componenti degli organi della Fondazione per la partecipazione ai comitati scientifici e di studio è costituita dai gettoni di presenza e dai rimborsi delle spese previsti dall’art. 23.

 

Art. 25

Composizione

 

Il Comitato di Indirizzo è composto da venti membri.

 

 

Art. 26

Requisiti dei componenti del Comitato di Indirizzo

 

1.         I componenti del Comitato di Indirizzo sono scelti fra le persone capaci di contribuire efficacemente al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione, essendosi distinte per apporti scientifici e culturali, per ruoli professionali e manifestazioni di competenza, anche specialistica, o avendo maturato esperienze significative in attività a vantaggio dello sviluppo sociale ed economico della Sardegna e idonei a rifletterne le competenze nei settori ammessi. La selezione deve anche tendere a rappresentare fasce sociali interessate ai settori di intervento statutari.

2.         Il Regolamento interno delle nomine stabilisce in termini generali e obiettivi tali requisiti, con eventuali ulteriori specificazioni.

3.        Il  Comitato di Indirizzo, prima di affrontare il merito delle nomine, può individuare particolari competenze e specializzazioni da stabilire come requisiti aggiuntivi, anche in relazione alle attività che la Fondazione progetta di intraprendere.

 

 

Art. 27

Modalità di selezione

 

1.          Il Comitato di Indirizzo seleziona i propri componenti sulla base dei seguenti criteri:

 

a.          tre membri sono scelti tra personalità di chiara e indiscussa fama, che danno lustro alla Sardegna per meriti scientifici, culturali, artistici e per impegno sociale e civile;

 

b.          tre membri sono scelti sulla base delle designazioni delle due Università degli Studi della Sardegna. A tal fine, i relativi Senati accademici propongono ciascuno una terna. La definizione della terza terna è affidata ai Rettori dei due Atenei, che si alternano nel selezionare due nominativi. In sede di prima applicazione la scelta dei due nominativi spetta al Rettore dell’Università di Cagliari;

 

c.          tre membri sono scelti sulla base di tre terne proposte dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Sardegna;

 

d.          tre membri sono scelti sulla base di tre terne deliberate dal Consiglio delle Autonomie Locali della Sardegna;

 

e.          un membro è scelto sulla base di una terna proposta dal Consiglio regionale della Sardegna;

 

f.          un membro è scelto sulla base di una terna   proposta   dalla   Conferenza Episcopale Sarda;

 

g.          due membri sono scelti sulla base di terne proposte dalle associazioni operanti nel territorio sardo nel settore del volontariato e della promozione sociale;

 

h.          un membro è scelto sulla base di terne proposte dalle associazioni ed istituzioni operanti nel territorio sardo nel settore della tutela dell’ambiente;

 

i.          due membri sono scelti sulla base di terne proposte dalle associazioni e fondazioni operanti nel territorio sardo nel settore artistico-culturale;

 

l.          un membro è scelto sulla base di terne proposte dalle associazioni operanti nel territorio sardo nel campo dello sport non professionistico.

 

2.          Con Regolamento interno della Fondazione è disciplinata l’individuazione delle associazioni aventi titolo, e le modalità di definizione e proposta delle terne.

 

3.          Le scelte sono effettuate assicurando un’adeguata rappresentanza di genere, nel rispetto del principio di trasparenza e con l’applicazione di un criterio selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione.

 

4.          Tutti i candidati devono possedere i requisiti richiesti ai sensi dello Statuto; da ogni terna viene scelto un componente del Comitato di Indirizzo, con la procedura dell’articolo 28.

 

5.          I componenti del Comitato di Indirizzo esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato: non rispondono ai soggetti che li hanno designati e non li rappresentano. 

 

 

Art. 28

Nomina

 

1.         Il Comitato di Indirizzo in carica, almeno venti giorni prima della scadenza del suo mandato, provvede a nominare i componenti del Comitato destinato a subentrargli. La nomina è effettuata con unica delibera, previe le necessarie verifiche.

2.         A tal fine, sei mesi prima della scadenza del Comitato di Indirizzo, o entro i trenta giorni successivi all’anticipata cessazione dalla carica di singoli componenti, il Presidente provvede ad attivare le procedure di nomina ai sensi dell’art. 27 del presente Statuto e del Regolamento interno delle nomine.

3.        Qualora un soggetto cui compete la designazione non vi provveda entro il termine di sessanta giorni, il Presidente reitera la richiesta assegnando un ulteriore termine di trenta giorni, decorso il quale si procede ad attivare una procedura sostitutiva.

4.        A tal fine il Comitato di Indirizzo provvede a nominare un collegio composto da tre soggetti esterni dotati dei requisiti previsti dagli artt. 16 e 26 del presente Statuto. Ai componenti del collegio si applicano le incompatibilità previste dall’art 17.

5.         Il collegio propone al Comitato di Indirizzo la terna nel rispetto dei criteri di designazione richiesti dallo Statuto per i diversi soggetti designanti, entro il termine di venti giorni dal suo insediamento.

6.        In assenza di una proposta del collegio entro i termini prescritti il Comitato di Indirizzo procede direttamente alla nomina.

7.         La Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall’attività istituzionale della Fondazione. La Fondazione, al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei settori di intervento della Fondazione. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire e presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre all’organo di indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono rese pubbliche nelle forme ritenute idonee ad un’adeguata divulgazione.

 

 

Art. 29

Prima convocazione del Comitato di Indirizzo

 

La prima adunanza del Comitato di Indirizzo è convocata entro trenta giorni dalla nomina, a cura del Presidente scaduto dalla carica.

 

 

 

Art. 30

Elezione del Presidente

 

1.         Nella prima adunanza, il Comitato di Indirizzo elegge nel proprio seno, con il voto favorevole dei due terzi dei membri in carica, il Presidente, che è insieme Presidente della Fondazione.

2.         Il Comitato di Indirizzo può sempre disporre la revoca del Presidente, con la stessa maggioranza.

3.        In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate dal Vicepresidente della Fondazione. Questi partecipa, senza diritto di voto, a tutte le adunanze del Comitato di Indirizzo.

 

 

Art. 31

Attribuzioni

 

1.        A parte le competenze riconosciute già dalla legge e dallo Statuto, spettano al Comitato di Indirizzo le decisioni concernenti:

a.         le verifiche dei requisiti, delle cause di incompatibilità, delle situazioni che comportano decadenza o sospensione dalle funzioni, e dei conflitti di interesse, relativamente ai propri componenti;

b.        le modifiche dello Statuto;

c.         l’approvazione dei Regolamenti interni previsti dall’articolo 8 e le modifiche relative;

d.        la nomina o la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

e.         la nomina e la revoca per giusta causa dei componenti del Collegio Sindacale;

f.          la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

g.        l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

h.         l’istituzione di imprese strumentali, nonché l’acquisizione e la dismissione delle partecipazioni nelle stesse;

i.          l’approvazione del Documento Programmatico Previsionale annuale;

l.          l’approvazione del Bilancio consuntivo annuale e della relazione sulla gestione;

m.        l’approvazione del programma pluriennale degli interventi, ai sensi dell’articolo 7;

n.         l’approvazione delle linee generali di gestione del patrimonio, comprese quelle relative alle partecipazioni e alle operazioni sul capitale della società conferitaria;

o.         gli indirizzi circa la privatizzazione della società conferitaria;

p.        l’approvazione delle operazioni di trasformazione e fusione della Fondazione.

2.         Le delibere previste nelle lettere i), l), m), n), o) e p), sono assunte su proposta del Consiglio di Amministrazione. Per quelle previste dalle lettere b) e c) il Consiglio di Amministrazione deve essere sentito, quando sia costituito.

 

Art. 32

Adunanze

 

1.         Il Comitato di Indirizzo si riunisce almeno ogni tre mesi, e comunque ogni volta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne facciano richiesta motivata almeno cinque componenti o il Collegio Sindacale.

2.         Se il Presidente omette di convocare il Comitato, vi provvede il Presidente del Collegio Sindacale.

3.        La convocazione, che deve recare l’indicazione dell’ordine del giorno, si effettua mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante telegramma, telefax o altro strumento capace di dare certezza della ricezione. Tra la ricezione e il giorno dell’adunanza devono intercorrere almeno cinque giorni liberi.

4.        In caso d’urgenza, il termine è ridotto a due giorni.

5.         In mancanza di tali formalità, l’adunanza si reputa validamente costituita se vi partecipano tutti i componenti del Comitato.

6.        Quando la convocazione è regolare, l’adunanza è validamente costituita se è presente la maggioranza dei membri in carica del Comitato. Nel computo non si tiene conto dei membri sospesi dall’esercizio delle funzioni.

7.         Alle adunanze del Comitato di Indirizzo partecipa, senza diritto di voto, il Vicepresidente della Fondazione. Gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione possono parteciparvi, senza diritto di voto, qualora vengano invitati.

8.         È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato di Indirizzo si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Comitato di Indirizzo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

9.        Le procedure per la valida applicazione del comma precedente sono stabilite con apposita normativa interna.

10.       I verbali delle adunanze sono redatti a cura del Direttore Generale, o di chi lo sostituisce in caso di impedimento, e sono firmati da lui e dal Presidente.

 

 

Art. 33

Deliberazioni

 

1.         Il Comitato di Indirizzo delibera di regola, con la presenza della metà più uno dei componenti in carica, a maggioranza dei votanti (esclusi dal computo gli astenuti) e a voto palese.

2.         È  necessaria la presenza dei due terzi dei membri in carica per le deliberazioni concernenti le nomine degli organi collegiali della Fondazione.

3.        È necessario il voto favorevole dei due terzi dei membri in carica per le deliberazioni concernenti:

a.         la nomina del Presidente;

b.        la modifica dello Statuto;

c.         l’approvazione dei Regolamenti interni della Fondazione e le relative modificazioni;

d.        l’azione di responsabilità.

4.        Salvo che il Comitato non stabilisca diversamente con decisione unanime, le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso il Direttore Generale svolge le funzioni di scrutatore.

5.         Il Presidente non ha diritto di voto.

Art. 34

Composizione

 

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione, che lo presiede, e da quattro membri.

 

 

Art. 35

Requisiti

 

1.         Gli amministratori sono scelti fra persone dotate di comprovati requisiti di competenza, anche specialistica, nei settori rilevanti previsti dall’art. 4, o di approfondite conoscenze nelle materie giuridiche o economico-finanziarie utili alla gestione della Fondazione. Devono avere maturato esperienze operative a elevato livello professionale in taluno dei seguenti ambiti: ricerca; sanità; attività culturali o altruistiche; professioni; impresa; amministrazione di enti pubblici o privati di importanza almeno regionale con mansioni manageriali o direttive.

2.         Il Regolamento interno delle nomine può dettare ulteriori specificazioni in tema di requisiti.

 

 

 

 

Art. 36

Nomina

 

1.         Gli amministratori, a parte il Presidente, sono nominati dal Comitato di Indirizzo con unica delibera.

2.         L’individuazione delle competenze e delle attitudini necessarie avviene sulla base di criteri generali predeterminati, di tipo selettivo-comparativo, al fine di stabilire il possesso dei requisiti necessari a svolgere i compiti di amministrazione. Tali criteri vengono definiti nel Regolamento interno sulle nomine e possono essere ulteriormente specificati dal Comitato di Indirizzo, prima di affrontare il merito delle scelte, con deliberazioni preventive che tengano conto della peculiarità degli interventi cui la Fondazione si prepara, anche alla luce della programmazione pluriennale.

 

 

Art. 37

Elezione del Vicepresidente

 

1.         Nella prima seduta, il Consiglio elegge nel proprio seno, con il voto favorevole dei due terzi dei membri in carica, il Vicepresidente, che è insieme Vicepresidente della Fondazione.

2.         Il Vicepresidente  è  revocabile  dal  Consiglio con la stessa maggioranza.

 

 

Art. 38

Attribuzioni

 

1.         Il Consiglio di Amministrazione provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, salve le competenze riservate ad altri organi dalla legge o dallo Statuto.

2.         In particolare sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

a.         le verifiche dei requisiti, delle cause di incompatibilità, delle situazioni che comportano decadenza o sospensione dalle funzioni, e dei conflitti di interesse, relativamente ai propri componenti e al Direttore Generale;

b.        la nomina e la revoca del Direttore Generale della Fondazione e la determinazione del relativo compenso;

c.         la nomina, la revoca del Vicedirettore Generale e la determinazione del relativo compenso, qualora la medesima figura sia prevista dal Regolamento del Personale;

d.        la gestione del patrimonio e degli investimenti;

e.         la predisposizione del Bilancio d’esercizio e della relazione sulla gestione;

f.          la predisposizione del Documento Programmatico Previsionale annuale;

g.        l’espletamento delle attività di erogazione, secondo i criteri specificati dai regolamenti interni e dai programmi pluriennali;

h.         l’assunzione del personale dipendente e la gestione dei rapporti di lavoro;

i.          l’intervento a tutela dei dipendenti colpiti da sanzioni amministrative tributarie;

l.          la promozione di azioni davanti agli organi giurisdizionali e la resistenza nelle liti, nonché ogni decisione circa arbitrati e transazioni;

m.        le nomine, di competenza della Fondazione, di amministratori e sindaci in imprese, società e altri enti;

n.         la formulazione di proposte al Comitato di Indirizzo in ordine:

-          al Documento Programmatico Previsionale annuale;

-          al Bilancio consuntivo annuale e alla relazione sulla gestione;

-          alle linee generali di gestione del patrimonio, comprese quelle inerenti alle partecipazioni e alle operazioni sul capitale della società conferitaria;

-          all’istituzione di imprese strumentali, nonché all’acquisizione e alla dismissione delle partecipazioni nelle stesse;

-          alla programmazione pluriennale degli interventi ai sensi degli articoli 4 e 7;

-          alle operazioni sul capitale della società conferitaria;

-          alle operazioni di trasformazione e fusione della Fondazione.

3.        Il Consiglio di Amministrazione può inoltre formulare proposte al Comitato di Indirizzo in materia di Statuto e Regolamenti, fermo restando quanto stabilito in merito all’art. 31.

4.        Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente il potere di decidere erogazioni, per settori e importi predeterminati nel Regolamento interno sulle attività istituzionali; anche   i   modi   d’esercizio   della   delega   sono stabiliti in tale regolamento.

5.         Il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare al Presidente, a singoli amministratori o al Direttore Generale, determinando i limiti del mandato, atti di ordinaria amministrazione, a eccezione di quelli previsti nel secondo comma.

6.        I delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione, secondo modalità da questo fissate, circa l’espletamento degli incarichi.

 

 

 

Art. 39

Adunanze

 

 

1.       Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola ogni mese, e comunque non meno di dieci volte l’anno. Il Consiglio si riunisce, altresì, quando il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne facciano richiesta motivata almeno due consiglieri o il Collegio Sindacale.

2.       Se il Presidente omette di convocare il Consiglio, vi provvede il Presidente del Collegio Sindacale.

3.        La convocazione avviene, con l’indicazione dell’ordine del giorno, secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

4.       In mancanza di tali formalità, il Consiglio si reputa validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti.

5.       Quando la convocazione è regolare, il Consiglio è validamente costituito se è presente la maggioranza dei membri in carica. Nel computo non si tiene conto dei membri sospesi dall’esercizio delle funzioni.

6.       È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

7.       Le procedure per la valida applicazione del comma precedente sono stabilite con apposita normativa interna.

8.       I verbali delle adunanze sono redatti a cura del Direttore Generale, o di chi lo sostituisce in caso di impedimento, e sono firmati da lui e dal Presidente.

 

 

 

Art. 40

Deliberazioni

 

1.         Le deliberazioni sono assunte a voto palese e a maggioranza assoluta dei votanti, compresi nel computo gli astenuti.

2.         Sono assunte con la maggioranza dei due terzi dei membri in carica le deliberazioni concernenti la nomina e la revoca del Direttore Generale della Fondazione.

3.        Salvo che il Consiglio non stabilisca diversamente con decisione unanime, le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tale caso il Direttore Generale svolge le funzioni di scrutatore.

Art. 41

Poteri e attribuzioni

 

1.         Il Presidente della Fondazione è il legale rappresentante di essa, in tutti gli atti civili compresi i giudizi di ogni ordine e grado.

2.         Il Presidente:

a.         convoca e presiede il Comitato di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione;

b.        svolge attività di impulso e di coordinamento in tutte le materie di competenza del Comitato di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, vigilando sull’esecuzione delle delibere e, in generale, sull’andamento della Fondazione;

c.         esercita le deleghe che gli vengono attribuite ai sensi della legge e dello Statuto;

d.        ove ricorrano gravi e comprovati motivi di necessità e di urgenza assume, sentito il Direttore Generale o su proposta di lui, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendone ad esso nell’adunanza immediatamente successiva, per la ratifica. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non ratifichi  un provvedimento, ne disciplina gli effetti e ne riferisce al Comitato di Indirizzo.

3.        In caso di contemporaneo impedimento del Presidente e del Vicepresidente, le funzioni di Presidente della Fondazione sono esercitate dal componente più anziano d’età del Consiglio di Amministrazione.

4.        Il Presidente può, di volta in volta, delegare la rappresentanza legale della Fondazione per un singolo atto a un componente del Consiglio di Amministrazione o al Direttore Generale.

Art. 42

Composizione e nomina

 

1.         Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati dal Comitato di Indirizzo fra quanti abbiano i requisiti professionali per l’esercizio del controllo legale dei conti. Almeno uno dei membri effettivi e uno dei membri supplenti devono essere nominati sentita l’Autorità di Vigilanza.

2.         Con la stessa delibera il Comitato di Indirizzo, sentita l’Autorità di Vigilanza, designa il Presidente del Collegio, scegliendolo fra i membri effettivi.

3.        Al Sindaco effettivo sospeso, decaduto o comunque cessato anticipatamente dalla carica subentra il supplente più anziano di età, fino alla scadenza del mandato originario.

 

 

Art. 43

Attribuzioni

 

1.         I Sindaci partecipano alle adunanze del Comitato di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

2.         Essi vigilano sull’amministrazione della Fondazione e sull’osservanza, da parte di essa, delle norme legislative, regolamentari e di Statuto. In particolare controllano la tenuta della contabilità, la redazione dei bilanci e la corrispondenza di essi alle risultanze contabili.

3.        I Sindaci hanno anche gli altri poteri, doveri e responsabilità previsti negli articoli 2403 e 2407 del Codice Civile.

4.        Qualora vi sia un espresso obbligo di legge, ovvero se ne ravvisi la necessità da parte degli Organi della Fondazione, la funzione di revisione legale può essere attribuita ad un organo di revisione esterna.

5.         Il Collegio Sindacale redige una relazione sul Bilancio annuale, che viene allegata a esso.

6.        Il Collegio Sindacale si riunisce almeno quattro volte l’anno, possibilmente con cadenze trimestrali.

7.         È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali presupposti il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

8.         La sospensione dal registro dei Revisori contabili comporta anche la sospensione del Sindaco dalle sue funzioni nella Fondazione. La cancellazione è causa di decadenza.

9.        Le deliberazioni del Collegio Sindacale sono prese a maggioranza. Il Sindaco dissenziente può far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

10.       Delle adunanze del Collegio si redige processo verbale in apposito registro, tenuto dal Presidente del Collegio. In tale registro si trascrivono anche gli esiti degli accertamenti del Collegio, con le proposte e i rilievi formulati da esso o dai singoli Sindaci.

1.         Il Direttore Generale deve essere scelto fra persone di elevata qualificazione professionale, con specifiche competenze in campo gestionale e amministrativo, che per non meno di dieci anni abbiano maturato esperienze nell’ambito della libera professione, o che abbiano ricoperto posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di rilievo almeno regionale, preferibilmente con mansioni manageriali o direttive.

2.         Il regolamento interno delle nomine, individuando le procedure per il conferimento della carica da parte del Consiglio di Amministrazione, può specificare ulteriormente i requisiti.

1.         Non possono ricoprire la carica di Direttore Generale della Fondazione:

a.         il coniuge, i parenti e gli affini sino al terzo grado di componenti degli organi della Fondazione;

b.        il coniuge di dipendenti della Fondazione e i loro parenti e affini fino al secondo grado;

c.         coloro che esercitino funzioni di Governo, che siano membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di Consigli e Giunte regionali, provinciali e comunali, compresi i Presidenti e il Sindaco, nonché dei relativi organi di controllo;

d.        gli amministratori degli enti cui lo Statuto attribuisce poteri di designazione dei componenti del Comitato di Indirizzo, e quanti siano legati a tali enti da rapporti di dipendenza gerarchica o di collaborazione non occasionale;

e.         coloro che ricoprano cariche negli organi statutari di altre fondazioni di origine bancaria;

f.          il Direttore Generale della società bancaria conferitaria;

g.        gli amministratori e i dipendenti di soggetti che risultino destinatari, in modo non saltuario, degli interventi della Fondazione;

h.         gli amministratori di enti pubblici o privati con i quali la Fondazione abbia rapporti non contingenti di collaborazione;

i.          coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite con essa;

l.          coloro che assumono o esercitano cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo.

2.         In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale ne adempie le funzioni il Vicedirettore Generale, ove presente, ovvero un dirigente all’uopo individuato dal Consiglio di Amministrazione, al quale sono estese le incompatibilità previste per il Direttore Generale.

3.        Il Direttore Generale della Fondazione, o chiunque svolge in essa funzioni di direzione, non può ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate.

1.         Il Direttore Generale:

a.         è capo del personale e sovraintende agli uffici della Fondazione, secondo le direttive degli organi statutari competenti;

b.        adempie ai compiti che da tali organi gli vengono affidati, con potere di firma sulla base di deleghe specifiche;

c.         provvede a ogni attività gestionale che interessi la vita della Fondazione, salve le attribuzioni degli altri organi statutari;

d.        istruisce gli atti per le delibere del Comitato di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e dà esecuzione a tali delibere;

e.         assiste gli organi competenti negli adempimenti relativi alla programmazione e al Bilancio;

f.          assicura la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione;

g.        interviene alle adunanze del Comitato di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

2.         Il regolamento interno del personale può specificare ulteriormente le attribuzioni del Direttore Generale.

1.         La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato di Indirizzo, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale. Detti libri, a esclusione di quelli relativi al Collegio Sindacale, sono tenuti a cura del Direttore Generale.

2.         La Fondazione, inoltre, tiene il libro giornale, il libro degli inventari e tutti gli altri libri o registri contabili resi necessari dalla sua qualifica e dalla natura delle sue attività. Nella tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile.

3.        Per le imprese strumentali si tengono contabilità separate e i rendiconti si allegano al Bilancio annuale della Fondazione.

L’esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

1.         Entro il 31 ottobre di ogni anno, il Comitato di Indirizzo approva il Documento Programmatico Previsionale annuale delle attività della Fondazione per l’esercizio successivo. Tale documento è predisposto dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle direttive della programmazione pluriennale.

2.         Entro dieci giorni dall’approvazione, il Documento Programmatico Previsionale annuale è inviato all’Autorità di Vigilanza.

1.         Entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell’esercizio, il Comitato di Indirizzo approva il Bilancio annuale e la relazione sulla gestione predisposti dal Consiglio di Amministrazione, corredati della relazione del Collegio Sindacale, depositati   presso   la sede della Fondazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l’esame e l’approvazione. Il progetto di Bilancio annuale e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi al Collegio Sindacale per le osservazioni di propria competenza almeno trenta giorni prima della data fissata per l’approvazione.

2.         Il Bilancio annuale si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione allegata illustra l’andamento della gestione, con le politiche degli investimenti e degli accantonamenti; una sezione apposita è dedicata all’esposizione degli obiettivi sociali perseguiti, degli interventi realizzati e dei risultati ottenuti, con l’indicazione specifica delle categorie dei destinatari.

3.        Bilancio e relazione sulla gestione sono redatti e resi pubblici secondo le direttive del Regolamento adottato dall’Autorità di Vigilanza, ai sensi dell’articolo 9, quinto comma, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e del Regolamento interno sul patrimonio.

4.        In particolare, la formulazione del Bilancio deve rendere trasparenti i profili economici e finanziari delle attività svolte dalla Fondazione, fornendo una corretta ed esauriente rappresentazione degli investimenti.

5.         Il Bilancio e la relazione sulla gestione devono essere comunque resi pubblici e trasmessi all’Autorità di Vigilanza entro quindici giorni dalla loro approvazione.

1.         La Fondazione ha durata illimitata.

2.         Essa tuttavia si estingue nei casi e con le modalità previste dalla legge. Il patrimonio che eventualmente residui è devoluto ad altre fondazioni, assicurando ove possibile la continuità degli interventi a favore della Sardegna, nei settori rilevanti previsti dall’articolo 4.

ll Comitato di Indirizzo, con la maggioranza di tre quarti dei suoi componenti, su proposta del Consiglio di Amministrazione e con l’approvazione dell’Autorità di Vigilanza, può disporre la trasformazione, la fusione o la confluenza della Fondazione in altri enti attivi in Sardegna che perseguano gli stessi fini, quando ciò risulti palesemente idoneo a rendere più efficaci le attività istituzionali.

1.         Le nuove disposizioni di cui all’articolo 17, commi 1 e 2, si applicano dalla sottoscrizione del Protocollo d’intesa a partire dal primo rinnovo degli organi in carica e in caso di sostituzione di componenti degli organi in carica.

2.         Le norme di cui all’art. 27, commi 1, 2 e 4 e all’art. 34 si applicano a partire dal primo rinnovo degli organi in carica.

Il presente Statuto entra in vigore con l’approvazione dell’Autorità di Vigilanza e, comunque, nei termini stabiliti dall’articolo 10, comma terzo, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

Statuto deliberato dal Comitato di Indirizzo il 6 febbraio 2019 e approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 1 marzo 2019

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